Art. 4.
(Modalità di utilizzo degli attracchi temporanei).

      1. La persona disabile che conduce il natante o la persona che conduce un natante con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui all'articolo 1, deve comunicare all'autorità o all'ente demaniale o al concessionario che gestisce il porto, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno trentasei ore di anticipo.
      2. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui all'articolo 1 è consentito, qualora non già occupato da altro natante con persona disabile, per un giorno e una notte. Nel caso che le condizioni metereologiche non consentano di riprendere la navigazione, l'autorità competente può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
      3. Il posto di attracco riservato ai disabili, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altro natante, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di natante condotto da persona disabile o con persona disabile a bordo, che abbia

 

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fatto richiesta di suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 1, dovrà essere immediatamente liberato.